Disclaimer aree riservate del registro elettronico.
ATTENZIONE
Disclaimer rivolto a a tutti i soggetti abilitati all’accesso ad aree riservate del registro elettronico.
PREMESSO
- che, a seguito di quesiti formulati dalle istituzioni scolastiche relativamente alla nota del Ministero dell’Istruzione, Dir. Gen. Ordinamenti Scolastici, prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente indicazioni operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriali 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, la medesima Direzione Generale è intervenuta in data 09.06.2020 con un’ulteriore nota di precisazione;
- che con tale seconda nota, il Ministero, al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali- a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, ha preso nuovamente posizione sulla pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado e degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione;
CONSIDERANDO
- che con la nota del 09.06.2020 il Ministero ha precisato che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico;
- che, pertanto, gli esisti degli scrutini delle classi intermedie e gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, con la sola indicazione di “ammesso” e “non ammesso”, sono pubblicati nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento;
- che, diversamente, i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali;
- che qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva.;
- che per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, secondo la calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica predisposta dal dirigente scolastico.;
- che al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni;
- In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.
SI FA ESPRESSO DIVIETO
a tutti i soggetti abilitati all’accesso delle predette aree riservate del registro elettronico di comunicare i dati personali ivi rinvenibili a persone terze.
Non è quindi in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di “screenshot” per il tramite di qualsiasi mezzo e, in particolare, per il tramite di blog o social media.
Il mancato rispetto di tale divieto verrà perseguito e punito ai sensi di legge.
Dirigente Scolastico